Partiamo da una definizione.
Il superbonus 110% è una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, introdotta dal Decreto Rilancio e applicabile per le spese sostenute dal 1°Luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il bonus può presentarsi anche come contributo anticipato, come una sorta di sconto da parte di fornitori di beni o servizi o si può ricevere dalla cessione del credito che corrisponde alla detrazione che spetta. Per poter esercitare questa opzione, è necessario l’invio dal 15 Ottobre 2020 in poi di una comunicazione specifica.
Il superbonus 110% ammette due principali tipi di interventi
- Interventi principali (trainanti)
- Interventi di isolamento termico sugli involucri
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sulle parti comuni
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità Immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- Interventi antisismici
- Interventi aggiuntivi (trainati)
- Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
SONO ESCLUSI GLI EDIFICI A VINCOLO AMBIENTALE, ARTISTICO O STORICO SUI QUALI È VIETATO OGNI INTERVENTO.
Focus Interventi anti-sismici
Tra gli interventi trainanti rientrano anche i lavori effettuati per rinforzare strutturalmente gli immobili costruiti nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3. Per questa tipologia di interventi viene aumentata la detrazione già prevista dal Sismabonus 110% per le spese sostenute dal 1°Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 ed è prevista una detrazione pari al 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Chi può beneficiare del superbonus 110%
Potranno usufruire di questa agevolazione tutti i contribuenti possessori dell’immobile che andrà ristrutturato:
- Condomini
- Persone fisiche, proprietarie dell’immobile
- Associazioni tra professionisti ed enti, sia pubblici che privati, senza scopo di lucro
- Società di persone
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Società di capitali
- Titolari reddito d’impresa ma sono con riferimento ai fabbricati utilizzati per attività imprenditoriale
- Titolari di un diritto sull’immobile, i condomini ed inquilini che hanno l’immobile in comodato d’uso
- Istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, cioè istituti che hanno i requisiti richiesti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ma gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- Il coniuge o convivente che vive con il proprietario dell’immobile dove verranno effettuati i lavori, qualora sostenga personalmente la spesa.
Requisiti di intervento o requisiti di spesa
I requisiti per poter accedere al superbonus 110% sono di due tipi:
- REQUISITI DI INTERVENTO
Per aver diritto all’agevolazione, è necessario:
- Migliorare l’immobile di almeno due classi energetiche e dimostrarlo attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica
- effettuare almeno uno degli interventi principali.
Se non fosse possibile il miglioramento di due classi energetiche, ne basta una che assicuri il raggiungimento della classe energetica più alta, sempre riconosciuta dall’Ape.
- LIMITI DI SPESA DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI
Gli interventi principali, o detti anche trainanti, attraverso i quali si accede direttamente alla detrazione fiscale del 110%, sono:
– Lavori di isolamento termico:
I lavori per la realizzazione di un cappotto termico, su parti comuni condominiali o in case unifamiliari adibite ad abitazione principale, deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
I materiali isolanti che potranno essere utilizzati, dovranno rispettare i criteri ambientali minimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi per gli interventi di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un ammontare totale delle spese non superiore a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti ed abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro ad unità immobiliare per condomini dalle 2 alle 8 unità immobiliari;
30.000 euro per condomini con più di 8 unità immobiliari.
- Lavori di sostituzione impianti di climatizzazione:
I lavori dovranno sostituire impianti vecchi con nuovi impianti di classe energetica più alta.
I limiti di spesa ammessi, sono:
fino a 20.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
fino a 15.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per le unità immobiliari singole, però, c’è un limite di due case di proprietà a persona per ricevere il bonus.
- Lavori per il rinforzo strutturale:
Riguarda tutti gli interventi per la riduzione del rischio sismico in edifici che si trovano nella zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
I limiti di spesa sono pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
- LIMITI DI SPESA DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI
Gli interventi aggiuntivi, detti anche trainati, che vengono compresi nel superbonus 110% solo se svolti insieme a quelli principali, sono:
- la sostituzione di finestre e di strutture accessorieche hanno effetto sulla dispersione di calore o che risultino accorpate al manufatto: il limite di spesa è di 60.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione dei pannelli solariper la produzione di acqua calda per uso domestico: il limite di spesa è di 60.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaicicollegati alla rete elettrica su determinati edifici:
- in questo caso, il limite di spesa è di 48.000 euro per singola unità immobiliare e nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale: il limite di spesa è di 30.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettricinegli edifici: il limite di spesa è di 3.000 euro;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulointegrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati: il limite di spesa è di 1.000 euro per ogni kWh.
Aggiornamento per il 2021
Il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro:
il 30 giugno 2022, per gli edifici o unità immobiliari unifamiliari;
il 30 giugno 2022, per gli edifici, composti da 2 a 4 unità immobiliari (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) accatastate separatamente, posseduti da persone fisiche: ma, se a questa data sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento previsto, la data di scadenza delle successive spese sostenute è al 31 dicembre 2022;
il 31 dicembre 2022, per i condomini;
il 30 giugno 2023, per gli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e istituti analoghi: ma, se a questa data sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento previsto, la data di scadenza delle successive spese sostenute è al 31 dicembre 2023.